Ordini professionali: la riforma cambia le regole, non gli equilibri

La riforma degli ordinamenti professionali viene presentata come un passaggio di modernizzazione atteso da anni. E alcuni elementi del disegno di legge n. 1663 vanno effettivamente nella direzione giusta: aggiornamento delle competenze, revisione delle modalità di accesso, formazione continua, digitalizzazione, disciplina delle società tra professionisti, nuove regole per la governance. Il problema è che, al 3 settembre 2026, siamo ancora davanti a una legge-delega, non al nuovo assetto delle professioni. Il Senato ha approvato il provvedimento il 3 agosto con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, trasmettendolo alla Camera. La fase realmente decisiva verrà dopo, con i decreti legislativi destinati a tradurre i principi della delega in regole operative.

ANSA ha ricostruito il passaggio parlamentare e la portata della riforma sulle quindici professioni interessate. È un passaggio tecnico che dovrebbe indurre a una certa cautela nei giudizi, ma anche a una domanda politica precisa: quanto sono stringenti i criteri che il Governo dovrà rispettare quando arriverà il momento di scrivere davvero la riforma? Perché il rischio, nelle leggi-delega, è che la distanza tra il principio proclamato e il meccanismo concretamente applicato diventi molto ampia. E nel caso degli Ordini professionali questa distanza conta particolarmente: non si stanno semplicemente aggiornando procedure amministrative, ma si stanno ridefinendo istituzioni che hanno funzioni pubblicistiche, poteri disciplinari e una forte capacità di rappresentanza. Per questo il DDL 1663 merita di essere giudicato meno per le parole che contiene e più per i contrappesi che introduce.

Governance: il voto elettronico non basta a rendere contendibile il potere

La parte sulla governance è forse quella in cui la retorica della modernizzazione rischia di essere più generosa del contenuto. Il DDL introduce il voto elettronico, prevede misure per la rappresentanza di genere e ridisegna il rapporto tra ordini territoriali e Consigli nazionali. Sono innovazioni utili. Ma la qualità di una governance non si misura soltanto dal modo in cui si vota: si misura anche dalla possibilità concreta di competere per il governo dell’istituzione.

Il testo prevede che diversi aspetti del nuovo sistema elettorale siano definiti nella fase attuativa e lascia ai Consigli nazionali un ruolo importante nella disciplina delle procedure. Al tempo stesso, durante l’esame parlamentare non è passata la proposta di introdurre un limite generale ai mandati consecutivi. Il dossier parlamentare e i lavori del Senato consentono di ricostruire il sistema elettorale previsto e le modifiche intervenute durante l’esame. La questione non è sostenere che gli Ordini siano, per definizione, strutture autoreferenziali: sarebbe una generalizzazione poco seria. Il punto è un altro, e riguarda l’architettura istituzionale. Più un’organizzazione concentra competenze regolatorie, rappresentanza e capacità di incidere sulle proprie procedure elettorali, più deve essere forte il sistema di accountability verso gli iscritti.

Qui la riforma compie un passo avanti sulla forma, ma è meno incisiva sul ricambio. E il ricambio, in organismi che possono vedere le medesime figure ai vertici per periodi molto lunghi, non è una questione anagrafica: è una questione di circolazione delle idee, contendibilità delle cariche e capacità dell’istituzione di rappresentare una platea professionale profondamente cambiata. Si può introdurre il voto digitale senza scalfire gli equilibri organizzativi consolidati. È esattamente questa la distinzione che sarebbe stato utile vedere più chiaramente nella riforma.

Equo compenso: il principio c’è, il mercato è un’altra cosa

Sul fronte dell’equo compenso, il problema è ancora più concreto perché riguarda il rapporto diretto tra professionista e mercato. Il testo conferma il principio della proporzionalità del compenso rispetto alla quantità, qualità e contenuto della prestazione e richiama la legge n. 49 del 2023. Ma nel passaggio parlamentare la formulazione relativa ai parametri è stata resa più circoscritta rispetto all’impostazione originaria, collegandola in particolare alla liquidazione giudiziale e all’applicazione della disciplina vigente. Il testo e gli emendamenti del Senato documentano le modifiche intervenute sulla disciplina dei compensi. Ed è qui che si trova il punto politicamente più delicato. L’equo compenso può essere perfettamente definito sul piano normativo e rimanere tuttavia debole sul piano economico se non incide sul rapporto contrattuale nel momento in cui quel rapporto viene negoziato.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell’audizione dell’8 gennaio, ha chiesto esplicitamente di estendere la definizione di parametri oggettivi anche ai rapporti con la committenza privata e di individuare una componente del compenso non comprimibile, destinata a coprire costi, oneri previdenziali e fiscali e spese necessarie all’esercizio della professione. La posizione del CNI sull’equo compenso e sulla necessità di parametri per i rapporti con i committenti privati. La richiesta è tecnicamente significativa perché sposta il problema dal terreno astratto del “giusto compenso” a quello, molto più concreto, della sostenibilità economica della prestazione professionale. Ed è una distinzione che il legislatore dovrebbe affrontare senza ambiguità. Perché un professionista che deve sostenere assicurazione, formazione continua, software, struttura, previdenza e fiscalità non può essere considerato soltanto come il fornitore di un servizio il cui prezzo è liberamente comprimibile fino al punto in cui il mercato lo consente. La libertà contrattuale è un principio; l’assenza di squilibri contrattuali è un’altra cosa. Confondere le due dimensioni significa lasciare irrisolto il problema.

La partita vera comincia adesso: dai titoli ai contrappesi

Il DDL 1663 contiene quindi una contraddizione interessante: ambisce a rendere gli Ordini più moderni, ma la modernizzazione non coincide automaticamente con una diversa distribuzione del potere. Introduce nuovi strumenti di partecipazione, ma non affronta fino in fondo il tema del ricambio; rafforza il principio dell’equo compenso, ma non risolve completamente il nodo della sua operatività nei rapporti contrattuali; promette una revisione complessiva degli ordinamenti, ma demanda al Governo una parte essenziale delle scelte applicative. Non è un motivo sufficiente per bocciare la riforma. È, però, un motivo più che sufficiente per non celebrarla in anticipo. Lo stesso dibattito politico e professionale lo conferma: da una parte il Governo rivendica una revisione organica capace di aggiornare professioni e governance; dall’altra, gli organismi di categoria continuano a chiedere correzioni specifiche proprio sui punti che incidono maggiormente sulla competitività, sulle competenze e sulla tutela economica.

La ricostruzione dell’ANSA del primo via libera evidenzia sia le ambizioni della riforma sia il fatto che la sua concreta attuazione dovrà passare dai successivi decreti legislativi. È dunque nei decreti attuativi che si giocherà la partita vera. Sarà lì che si capirà se la governance sarà realmente più contendibile o soltanto più digitalizzata; se l’equo compenso diventerà uno strumento effettivo di tutela o resterà soprattutto una garanzia da far valere quando il rapporto è già degenerato; se il ricambio sarà un principio reale o una formula programmatica. La riforma può diventare un punto di svolta. Ma per esserlo dovrà fare una cosa che le riforme degli Ordini raramente riescono a fare fino in fondo: modernizzare non soltanto le norme con cui il sistema si presenta all’esterno, ma anche gli equilibri con cui il sistema governa se stesso. È questo, più del voto elettronico o dell’ennesimo aggiornamento regolamentare, il vero banco di prova del DDL 1663.

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